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Salute

Assistenza sanitaria urgente ed essenziale dei comunitari presenti nel Lazio.

La Regione Lazio si uniforma alle direttive del Ministero della salute ed estende l’assistenza sanitaria ai comunitari che non hanno i requisiti per l’iscrizione anagrafica.

Con la circolare 26146 del 7 marzo 2008 la Direzione regionale Programmazione sanitaria della Regione Lazio ha deciso di uniformarsi agli indirizzi del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini comunitari che non hanno i requisiti per ottenere l’iscrizione anagrafica.
Con questa decisione ai cittadini comunitari che si trovano in simili situazioni e sono privi di copertura sanitaria saranno assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio, e saranno loro estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Sono in particolare garantiti:
a) tutela sociale della maternità e Interruzione Volontaria della Gravidanza (IVG), a parità di condizione con le donne iscritte al SSR, in applicazione della Legge 29 luglio 1975 n. 405, Legge 22 maggio 1978 n. 194 art. 10, e del Decreto ministeriale 10 settembre 1998;
b) la tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
Tutte le prestazioni saranno, pertanto, erogate a parità di condizione con il cittadino italiano per quel che riguarda l’eventuale partecipazione alla spesa (TICKET).
Per fruire delle prestazioni sarà sufficiente esibire il passaporto o altro documento di identità e compilare una autodichiarazione attestante il domicilio nell’ambito del territorio regionale e l’impossibilità momentanea di iscrizione al SSR.
Per queste prestazioni le ASL dovranno avere una contabilità separata per le azioni di recupero o negoziazione nei confronti degli Stati europei di appartenenza degli assistiti.
Con la stessa circolare viene inoltre stabilito che “il cittadino comunitario non titolare di regolare contratto di lavoro, o familiare di cittadino comunitario iscritto all’anagrafe o comunque non avente i requisiti per iscriversi obbligatoriamente al SSR, ma in possesso di adeguate risorse economiche o iscrizione a corsi di studio,” può effettuare l’iscrizione volontaria al SSR richiedendo il pagamento di un contributo a titolo di partecipazione, alle stesse condizioni previste per i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per studio, residenza elettiva, motivi religiosi.
In questo caso il comunitario è tenuto alla sottoscrizione dell’autocertificazione del reddito ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 45.
Il contributo per l’iscrizione è valido per l’anno solare (scadenza annuale), non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

fonte: Immigrazioneoggi.it

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